Quando l'Amministratore da solo ha poteri di gestione, controllo, comando e disciplina non è lavoro subordinato
23 Giugno 2016
Il rapporto organico che lega l'amministratore ad una società̀ di capitali non esclude astrattamente la configurabilità̀ di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale tra il primo e la seconda: colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato deve quindi provare in modo certo l'elemento tipico qualificante di esso, e cioè̀ l'elemento della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la natura dirigenziale delle mansioni esercitate; di conseguenza non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato quando l'amministratore della società̀ sia unico e svolga da solo tutti i poteri di gestione, controllo, comando e disciplina, oppure quando non sia provato il vincolo della subordinazione - ossia l'assoggettamento della persona, sia pure membro del consiglio di amministrazione della società̀ - al potere direttivo di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società̀ nel suo complesso. |