Quando l'Amministratore da solo ha poteri di gestione, controllo, comando e disciplina non è lavoro subordinato

La Redazione
23 Giugno 2016

Il rapporto organico che lega l'amministratore ad una società̀ di capitali non esclude astrattamente la configurabilità̀ di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale tra il primo e la seconda: colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato deve quindi provare in modo certo l'elemento tipico qualificante ...

Il rapporto organico che lega l'amministratore ad una società̀ di capitali non esclude astrattamente la configurabilità̀ di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale tra il primo e la seconda: colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato deve quindi provare in modo certo l'elemento tipico qualificante di esso, e cioè̀ l'elemento della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la natura dirigenziale delle mansioni esercitate; di conseguenza non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato quando l'amministratore della società̀ sia unico e svolga da solo tutti i poteri di gestione, controllo, comando e disciplina, oppure quando non sia provato il vincolo della subordinazione - ossia l'assoggettamento della persona, sia pure membro del consiglio di amministrazione della società̀ - al potere direttivo di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società̀ nel suo complesso.

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