L’Avvocato va in pensione… ma come si calcola?

La Redazione
24 Agosto 2017

La Cassazione in tema di calcolo pensionistico afferma che la previsione dell'art. 4, co. 1 del regolamento di Cassa Forense, sulla non restituibilità dei contributi è da ritenersi "rispettosa dei limiti dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati e, come tale, idonea ad abrogare tacitamente la contraria previsione (L. n. 576/80, art. 21) del diritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili ai fini pensionistici".

La Cassazione in tema di calcolo pensionistico afferma che la previsione dell'art. 4, co. 1 del regolamento di Cassa Forense, sulla non restituibilità dei contributi è da ritenersi «rispettosa dei limiti dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati e, come tale, idonea ad abrogare tacitamente la contraria previsione (L. n. 576/80, art. 21) del diritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili ai fini pensionistici».

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 19981/17 depositata il 10 agosto.

Il caso. La vicenda origina dal ricorso presentato in Cassazione da parte di un avvocato, il quale chiedeva alla Corte la cassazione della sentenza della Corte d'Appello con la quale veniva rigettata la sua domanda di ricalcolo della pensione.
Nella specie il ricorrente chiede che Cassa Forense ricalcoli la propria pensione secondo il sistema retributivo, o in subordine, col metodo del pro-rata e, quindi, con il metodo retributivo dall'1 gennaio 1990 al 2004 e con quello contributivo per il periodo successivo, in virtù dell'illegittimità dell'art. 4 del regolamento generale di Cassa Forense, in base al quale la pensione dell'avvocato era stata liquidata a decorrere dall'1 ottobre 2008 con il sistema contributivo.

Calcolo della pensione. La Cassazione afferma che, nel caso di specie, possa applicarsi il già consolidato principio secondo il quale in materia di trattamento previdenziale «gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggiore favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo la non restituibilità dei contributi legittimamente versati…senza che ne consegua la lesione dei diritti quesiti o di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto».
Pertanto la previsione dell'art. 4, co. 1 del regolamento della Cassa, che prevede la non restituibilità dei contributi versati è da ritenersi, secondo la Cassazione, «rispettosa dei limiti dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati e, come tale, idonea ad abrogare tacitamente la contraria previsione (L. n. 576/80, art. 21) del diritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili ai fini pensionistici».
Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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