Rientro anticipato dalla malattia
24 Ottobre 2014
Nel caso in cui un lavoratore ammalato si consideri ristabilito in un tempo inferiore a quello della prognosi, può il datore di lavoro riaccogliere il soggetto che rientra anticipatamente?
Come è noto, il datore di lavoro dispone solo dell'attestato di malattia non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti anche l'indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico. Pertanto, non potendo conoscere né la diagnosi né l'effettivo contenuto incapacitante della malattia, lo stesso datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente - che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto - abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l'ambiente di lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita. Ne deriverebbe, diversamente, l'impossibilità di fatto per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per tali ragioni, ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi (INPS, Msg. 12 settembre 2014, n. 6973). |