Prestazioni occasionali: riqualificazione e sanzione
24 Ottobre 2014
Il 24 novembre 2010, come è noto, è entrata in vigore la legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. “Collegato Lavoro”): il provvedimento, tra le varie misure, contiene alcune novità particolarmente rilevanti in materia di contrasto al lavoro sommerso e in tema di modifica delle procedure di accertamento, contestazione e notifica degli illeciti amministrativi e delle altre irregolarità in materia di lavoro e previdenza. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 37/0016920, del 9 ottobre 2014, ha stabilito che la maxisanzione in caso di riqualificazione delle prestazioni occasionali effettuate in occasioni delle ispezioni non è applicabile se il datore di lavoro possiede la necessaria documentazione fiscale, comprovante il tipo di rapporto. Va ricordato che l'art. 4, della L. n. 183/2010 apporta una profonda ed ampia modifica alle previsioni di cui all'art. 3, del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73/2002, introducendo rilevanti novità in tema di maxisanzione per il lavoro sommerso.
La preventiva comunicazione
Occorre preliminarmente ricordare che la cd. maxisanzione trova applicazione con riferimento a prestazioni di natura subordinata non formalizzate attraverso la comunicazione al Centro per l'impiego (fatte salve le esclusioni e scriminanti). Per le altre tipologie di rapporto per le quali non è prevista la comunicazione al Centro per l'impiego (ad es. lavoro accessorio o prestazioni rese dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, n. 6 e 7, del D.P.R. n. 1124/1965), il requisito della subordinazione è dato per accertato e, quindi, trova applicazione la maxisanzione, qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei confronti della pubblica amministrazione, utili a comprovare la regolarità del rapporto. In altri termini, rispetto a tali rapporti è possibile applicare la sanzione qualora non sia stata effettuata:
La maxisanzione
La cd. “maxisanzione per il lavoro nero” è stata introdotta per la prima volta, dall'art. 3, 3° comma, del D.L. n. 12/2002, convertito in Legge n. 73/2002 e successivamente rivisitata con l'art. 36 bis, del D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), convertito con Legge n. 248/2006; la “nuova” formulazione della fattispecie è contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 183/2010, che testualmente recita: “ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento".
Rispetto alle precedenti versioni, quindi, viene adottato un nuovo, preciso ed univoco parametro di riferimento ai fini della sussistenza della condotta illecita, consistente nell'utilizzo di un lavoratore dipendente senza il preventivo invio della comunicazione obbligatoria di inizio del rapporto al centro per l'impiego. La normativa, inoltre, definisce chiaramente un ambito di operatività della norma nettamente più ristretto rispetto al passato, in quanto la stessa trova applicazione limitatamente ai soli rapporti di lavoro subordinato, mentre restano escluse dalla nuova fattispecie sanzionatoria tutte le situazioni di irregolarità riferite ad altre tipologie di rapporto di lavoro e ad altre forme di utilizzo di prestazioni lavorative.
Il comma 1, lettera b) dell'art. 4, inoltre, introduce un ulteriore elemento innovativo, prevedendo la sussistenza di una specifica condizione di punibilità del comportamento datoriale, consistente nella volontà di occultare il rapporto di lavoro, che viene normativamente esclusa nell'ipotesi in cui risulti che il datore di lavoro abbia assolto in precedenza gli adempimenti di natura contributiva relativi al rapporto di lavoro per il quale non è stata effettuata la comunicazione ai Centri per l'impiego, anche se tali adempimenti siano riferiti ad una diversa qualificazione dello stesso: “le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”. Tenuto conto della chiara formulazione letterale della norma, quindi, il provvedimento sanzionatorio non sussiste quando il datore di lavoro ha comunque effettuato, prima dell'ispezione, gli adempimenti di natura contributiva riferiti al lavoratore, anche se formalmente inquadrato con una tipologia di rapporto di lavoro diversa.
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale
Nel codice civile viene data rilevanza distinta e separata al lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contrapponendolo da un lato al lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) e dall'altro all'attività d'impresa (artt. 2082, 2195, c.c.). Per il diritto ordinario, il lavoro autonomo è una prestazione lavorativa senza vincoli di subordinazione verso il committente. Il rapporto giuridico che si crea tra il prestatore d'opera e il suo committente è disciplinato dalle regole sul contratto d'opera (art. 2222 e segg., c.c.).
Con il “contratto d'opera”, infatti, una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Nella categoria del contratto d'opera è rinvenibile la sub-categoria del contratto d'opera “intellettuale” (artt. 2229 e segg., c.c.).
Con il contratto di lavoro dipendente, invece, il lavoratore “si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” (art. 2094 c.c.). Va detto che nel codice civile, le collaborazioni coordinate e continuative o quelle occasionali non sono appositamente regolamentate.
Tabella – Diverse forme di prestazioni occasioni
La Circolare n. 38, del 12 novembre 2010, del Ministero del lavoro e politiche sociali, ha affermato che, con riferimento alle ipotesi in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento).
I chiarimenti ministeriali
Con riferimento alle prestazioni occasionali la nota del Ministero del Lavoro, oggetto del presente commento, ha precisato che la maxisanzione non è applicabile qualora in fase antecedente all'accertamento il datore di lavoro abbia:
Il Ministero, infatti, precisa che pur a fronte di una riqualificazione delle prestazioni occasionali come prestazioni di lavoro subordinato, le stesse se sono rispettati tutti gli adempimenti citati non possono essere considerate lavoro “in nero”. |