Addetti alla ricezione scommesse: inquadramento

29 Dicembre 2014

Nel caso di lavoratori addetti alla ricezione delle scommesse nelle agenzie ippiche, è possibile riconoscere all'attività prestata una natura diversa da quella subordinata, applicando in specifico il contatto a progetto?

Nel caso di lavoratori addetti alla ricezione delle scommesse nelle agenzie ippiche, è possibile riconoscere all'attività prestata una natura diversa da quella subordinata, applicando in specifico il contatto a progetto?

La Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi in svariate ipotesi concernenti rapporti tra agenzie ippiche e addetti alla ricezione delle scommesse sulle corse dei cavalli, retribuiti a seconda delle ore prestate nei diversi turni predisposti, che i lavoratori erano tuttavia liberi di accettare.
In queste decisioni si è pervenuti generalmente all'affermazione della natura subordinata del rapporto di lavoro e ciò non solo con riguardo ai lavoratori a tempo pieno e a quelli stabilmente occupati a tempo parziale, ma anche rispetto a quelli cui era riconosciuta la facoltà, ogni volta, di accettare o meno il turno predisposto e, in caso di impossibilità sopravvenuta, di avvertire il datore di lavoro o di attivarsi per cercare un sostituto nell'ambito del gruppo dei lavoratori a disposizione, in quanto - in quest'ultimo caso - non veniva meno la personalità della prestazione, essendo la retribuzione corrisposta all'effettivo erogatore della prestazione lavorativa (Cass. 1° luglio 1999, n. 6761).

Il Ministero del lavoro ha inserito gli “addetti alle agenzie ippiche” nell'elenco delle figure difficilmente inquadrabili in un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile (Min. Lav., circ. n. 29/2012).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.