Lavoro accessorio in agricoltura
13 Gennaio 2015
Si vuole sapere se sia possibile avvalersi occasionalmente del lavoro di giovani in età scolare in agricoltura e, in caso affermativo, secondo quali modalità.
Nel settore agricolo il lavoro accessorio trova applicazione, sempre nei limiti del compenso economico annuo individuale (5.000 euro):
a) limitatamente alle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b) alle attività agricole svolte a favore di piccoli produttori agricoli (D.P.R. n. 633/1972, art. 34, comma 6), che possono utilizzare in qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Considerato il rispetto dell'obbligo scolastico, l'impiego di studenti nell'ipotesi a) è consentito il sabato e la domenica e durante i periodi delle vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio), delle vacanze pasquali (dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo) e delle vacanze estive (i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre). Gli studenti universitari con meno di venticinque anni di età possono svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell'anno. |