Collocamento obbligatorio: compensazione territoriale
07 Gennaio 2015
È noto che i datori di lavoro sono tenuti ad assumere e mantenere in servizio un numero di lavoratori disabili e appartenenti alle categorie protette (quota di riserva) rapportato all'entità complessiva dei dipendenti. Si chiede se un'azienda che abbia più sedi sul territorio nazionale possa compensare tra le varie unità produttive.
L'obbligo di riserva (L. n. 68/1999, art. 3) è stabilito a livello nazionale per cui le aziende dislocate in diverse province possono effettuare compensazioni tra il numero di lavoratori assunti obbligatoriamente nelle diverse sedi. Analogo criterio vale per i gruppi di imprese.
Le aziende articolate su più unità produttive e i gruppi di imprese possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di disabili superiore a quello prescritto portando in via automatica le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo (L. n. 68/1999, art. 5, comma 8; Min. Lav., Circolare n. 27/2011).
Per la verifica degli adempimenti in materia di assunzione dei disabili la legge impone al datore di lavoro l'obbligo di inviare agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ogni anno – per via telematica e anche per il tramite dei soggetti abilitati di cui alla L. n. 12/1979 o delle associazioni datoriali di categoria – un prospetto informativo della situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente. Per l'invio telematico del prospetto informativo è necessario accreditarsi con le modalità indicate da ciascuna Regione. Non sono tenuti all'invio del prospetto sulla situazione occupazionale i datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto annuale inviato, non hanno subito alcun cambiamento rispetto all'obbligo delle quote di riserva (L. n. 68/1999, art. 9, comma 6). |