Distacco transnazionale, chiarimenti sulla comunicazione preventiva

La Redazione
23 Dicembre 2016

A partire dal 26 dicembre p.v. l'azienda straniera distaccante ha l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco transnazionale del personale che intende impiegare in Italia. L'INL, con Circolare n. 3/2016 fornisce maggiori chiarimenti sulla compilazione dei diversi campi.

A partire dal 26 dicembre p.v. l'azienda straniera distaccante ha l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco transnazionale del personale che intende impiegare in Italia (art. 10, D.Lgs. n. 136/2016).

L'INL ha pubblicato ieri la Circolare n. 3, fornendo maggiori chiarimenti sulla compilazione dei diversi campi, le regole di trasmissione ed il regime sanzionatorio, nonché le modalità provvisorie previste per il cabotaggio nel settore dei trasporti.

Inoltre, si precisa che, sempre a decorrere dal 26 dicembre, le imprese straniere sono tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016 (data di entrata in vigore del citato Decreto) con le modalità della comunicazione preventiva posticipata, da effettuarsi entro il 26 gennaio 2017. Rimangono esclusi dall'obbligo i distacchi cessati prima del 26 gennaio 2017.

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