Accertato il motivo ritorsivo del licenziamento e nuove mansioni

La Redazione
24 Febbraio 2016

L'equivalenza di cui all'art. 2103 c.c. va intesa in senso professionale (non solo retributivo): le nuove mansioni devono essere di comparabile valore professionale, avendo riguardo non solo al profilo statico relativo al complesso delle attitudini e delle capacità acquisite dal lavoratore, ma anche a quello dinamico, riferito alla capacità professionale potenziale ...

L'equivalenza di cui all'art. 2103 c.c. va intesa in senso professionale (non solo retributivo): le nuove mansioni devono essere di comparabile valore professionale, avendo riguardo non solo al profilo statico relativo al complesso delle attitudini e delle capacità acquisite dal lavoratore, ma anche a quello dinamico, riferito alla capacità professionale potenziale; il giudice deve dunque accertare se le nuove mansioni sono aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e se ne garantiscono, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze; non essendo richiesta l'identità delle mansioni e non costituendo elemento ostativo la necessità di un aggiornamento professionale in relazione ad innovazioni tecnologiche. (Nella specie, a fronte della mancata assegnazione di qualsivoglia mansione al ricorrente dopo la pronuncia della sentenza, il Tribunale ha ritenuto provato il motivo ritorsivo del licenziamento, quale ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore - ossia l'iniziativa giudiziale intrapresa per il riconoscimento del carattere subordinato del rapporto di lavoro e per il ripristino della funzionalità del medesimo).

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