Negata la validazione della diffida accertativa verso la società fallita

La Redazione
24 Marzo 2015

Con Nota n. 4684/2015, il Ministero del Lavoro, partendo dai requisiti fondamentali che deve possedere il credito del lavoratore – certezza, liquidità ed esigibilità –, chiarisce che in presenza di una società fallita, mancando il requisito del titolo esecutivo, non vi potrà essere la validazione della diffida accertativa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una recente Nota (prot. n. 4684 del 19 marzo 2015), ha fornito al personale ispettivo alcune indicazioni in materia di diffida accertativa.

Il Legislatore, ex art. 12 D.Lgs. n. 124/2004, contempla infatti l'ipotesi in cui il datore di lavoro venga diffidato alla corresponsione al prestatore di lavoro degli importi risultanti dall'accertamento: si tratta di importi la cui debenza, a seguito di ispezione, risulti certa nell'an e nel quantum.

Ma il punto centrale esaminato dalla Nota in oggetto è il carattere di titolo esecutivo che possa essere assunto dalla diffida accertativa. Risulta necessario che ne possieda tutti i requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.: la certezza, la liquidità e l'esigibilità.

Il credito derivante da diffide emesse nei confronti di una società fallita pur potendo avere i requisiti di certezza e liquidità, “certamente non recherebbe il requisito dell'esigibilità, atteso che l'art. 51 della Legge Fallimentare precluderebbe al lavoratore di poter intraprendere un'azione esecutiva in forza di quel titolo”. Da qui, in definitiva, la preclusione di procedere a validazione in presenza di diffida accertativa emessa nei confronti di una società fallita.

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