Erroneità della graduatoria dei "perdenti posto"
24 Marzo 2016
In tema di mobilità del personale docente, l'art. 7 comma 2 del contratto collettivo nazionale integrativo prevede che i docenti ed il personale ata, beneficiari delle precedenze nei trasferimenti, in quanto affetti da disabilità o impegnati nell'assistenza al genitore con disabilità ovvero titolari di cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio. (Nella specie, secondo il Tribunale, l'assessore del Comune, situato nella stessa provincia dell'Istituto, non andava quindi inserito nella suddetta graduatoria né trasferito presso altro istituto scolastico). |