Agevolazioni contributive e licenziamento: quando i fatti sono prevedibili

La Redazione
24 Maggio 2016

In materia di sgravi, sul datore di lavoro incombe l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi per potersi avvalere delle agevolazioni contributive: in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è necessario, ai fini del mantenimento del diritto agli sgravi ...

In materia di sgravi, sul datore di lavoro incombe l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi per potersi avvalere delle agevolazioni contributive: in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è necessario, ai fini del mantenimento del diritto agli sgravi, che si tratti di un licenziamento dovuto a fatti non prevedibili; ne consegue che, in caso di interruzione dell'attività imprenditoriale per motivi meteorologici, tale interruzione essendo prevedibile dall'imprenditore determina il venir meno del diritto alle agevolazioni contributive (previste per le zone colpite dal sisma aprile 2009).

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