Violazione di norme imperative: il contratto aziendale è nulloFonte: Trib. Matera , 25 marzo 2015
29 Giugno 2015
La materia delle interruzioni dell'attività lavorativa al videoterminale per un verso investe beni e interessi pubblici di carattere generale di rilevanza costituzionale e per altro verso è presidiata da sanzioni penali (v. art. 178, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81/2008) e quindi le norme che la riguardano devono ritenersi imperative e sostituiscono di diritto le clausole nulle del contratto che siano contrarie al loro contenuto precettivo (art. 1419, comma 2, c.c.): è quindi nullo per contrarietà a norme imperative il contratto aziendale nella parte in cui non afferma il diritto dei lavoratori - che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale - ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. |