Lavoro a domicilio e maternità: le condizioni per la contribuzione figurativa
26 Marzo 2015
Il caso Nei primi due gradi di giudizio era stato riconosciuto il diritto di una lavoratrice a domicilio all'accredito figurativo per i periodi di astensione obbligatoria per maternità collocati al di fuori di un rapporto di lavoro, ritenendo non preclusiva, ai fini dell'attribuzione del beneficio in questione, la circostanza che in quel periodo (1969) non fosse prevista l'assicurazione obbligatoria per maternità per il lavoro a domicilio. L'INPS ricorreva in Cassazione.
La Cassazione: ordinanza n. 1358/2015 La Suprema Corte, nell'ordinanza oggetto di analisi, afferma che giustamente l'Istituto ha censurato la sentenza della Corte territoriale per aver omesso di considerare l'interpretazione autentica dell'art. 35, D.Lgs. n. 151/2001 di cui all'art. 2, co. 504, L. n. 244/2007, tuttavia non è fondata la tesi dell'INPS secondo cui la tutela non spetterebbe alla lavoratrice a domicilio per il solo fatto che l'attività svolta non era soggetta ad assicurazione obbligatoria per maternità nel 1969.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione: "In relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del D.Lgs. n. 151 del 2001, per il riconoscimento del diritto all'accredito di contributi figurativi relativamente a periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità, verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, il diritto in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dall'art. 25, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 151 del 2001, come autenticamente interpretato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, richiedendo la suddetta disposizione normativa che, al tempo dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, l'istante non sia titolare di un trattamento pensionistico, sia iscritto a un'assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva od esclusiva) e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro".
Per non aver tenuto conto della citata norma interpretativa e, di conseguenza, per non aver effettuato alcun accertamento in ordine alle circostanze fattuali, la Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata. |