Controlli a distanza e consenso individuale

La Redazione
25 Maggio 2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22148/2017, afferma che l'installazione di strumenti di controllo a distanza richiede necessariamente l'accordo sindacale ovvero l'autorizzazione della DTL, non costituendo osservanza della norma l'autorizzazione espressa da parte dei singoli lavoratori.

Cass. pen., sez. III, n. 22148/2017

Il Tribunale di Terni condannava l'amministratrice unica dell'impresa per aver installato all'interno dell'unità operativa, senza previo accordo con i sindacati e senza autorizzazione della direzione territoriale del lavoro, un impianto di video-ripresa composto da due telecamere in grado di trasmettere in tempo reale le immagini filmate. La ricorrente adisce la Cassazione deducendo che la posizione in cui erano state installate le telecamere non provava la circostanza secondo cui sarebbe dovuto essere necessario il preventivo consenso dei lavoratori.

La Suprema Corte afferma la natura collettiva del bene protetto dall'art. 4, co. 1, St. lav., con la conseguenza che l'installazione di strumenti di controllo a distanza richiede necessariamente l'accordo sindacaleovvero l'autorizzazione della DTL, non costituendo osservanza della norma l'autorizzazione espressa da parte dei singoli lavoratori. Tale comportamento datoriale integra così anche gli estremi della condotta antisindacale.

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