Gli interessi sugli arretrati sono reddito da lavoro dipendente e vanno tassati

25 Giugno 2014

Non sono esenti da tassazione gli interessi percepiti sui crediti di lavoro per competenze arretrate, anche se maturati prima della specifica modifica del T.U.I.R. È la percezione ad essere il “momento decisivo” ai fini dell'imposizione. Così la Cassazione con la sentenza n. 14061/2014.

La CTR della Campania riconosceva il diritto del contribuente al rimborso dell'IRPEF versata nel 2005, dal sostituto d'imposta, in relazione ad arretrati di lavoro, oltre agli interessi di legge. Secondo l'Appello, nonostante la somma, oggetto di rimborso, fosse stata ricevuta in unica soluzione, gli interessi erano maturati “proporzionalmente” con il tempo, con la conseguenza che risultavano esenti da tassazione quelli maturati prima del 1994, anno di entrata in vigore del D.L. n. 557/93 che modifica il T.U.I.R.

Contro tale decisione, in particolare contro l'esenzione, esperiva vittoriosamente ricorso in Cassazione l'Agenzia, lamentando che i menzionati interessi costituivano redditi della stessa categoria di quelli da cui derivavano i crediti su cui gli stessi erano maturati e, quindi, nella fattispecie, “natura di reddito di lavoro dipendente da tassarsi secondo il principio di cassa”.

La Suprema Corte, con la sentenza del 20 giugno scorso, n. 14061, cassa la pronuncia di merito e, condividendo la tesi difensiva dell'Amministrazione, non si discosta dal proprio orientamento costante: in tema di IRPEF, gli interessi corrisposti sui crediti di lavoro per competenze arretrate costituiscono reddito da lavoro dipendente, tassabili anche se maturati anteriormente al 94 ed indipendentemente dalle cause del ritardo nel pagamento, essendo la percezione “il momento decisivo ai fini dell'imposizione fiscale”, ove il discrimine temporale, lungi dall'essere incostituzionale, è un “elemento diversificatore idoneo a giustificare una differente regolamentazione di vicende simili”.

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