Diritto alla fruizione delle ferie

07 Agosto 2014

Si domanda se il lavoratore che abbia stabilito la fruizione delle proprie ferie in un periodo giudicato non idoneo dal datore di lavoro possa opporsi alla decisione datoriale.

Si domanda se il lavoratore che abbia stabilito la fruizione delle proprie ferie in un periodo giudicato non idoneo dal datore di lavoro possa opporsi alla decisione datoriale.

Al datore di lavoro compete di stabilire il periodo di fruizione delle ferie e le relative modalità, a seguito di una valutazione comparativa delle esigenze dell'impresa e degli interessi dei lavoratori. A questi ultimi spetta solo l'indicazione (facoltativa) del periodo entro il quale ciascuno intende fruire del riposo annuale. La giurisprudenza ha chiarito che il datore di lavoro non è tenuto a negoziare il periodo di ferie con i lavoratori, ben potendo far prevalere le esigenze aziendali, disconoscendo le richieste dei lavoratori, quando deduca e dimostri una ragione di carattere oggettivo che sorregga la propria determinazione.

Resta fermo l'obbligo, imposto al datore di lavoro dall'art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 66/2003, di concedere ai lavoratori almeno due settimane di ferie nell'anno di maturazione ed ulteriori due settimane nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

Non possono essere considerati come giorni di ferie (né quindi scomputati dalle ferie maturate): il periodo di preavviso (art. 2109, c.c.); i periodi di congedo di maternità (o paternità) e di congedo parentale (artt. 22 e 34, D.Lgs. n. 151/2001); i periodi di malattia del bambino che comportino ricovero ospedaliero (art. 47, D.Lgs. n. 151/2001); i periodi di attività svolta per adempiere funzioni presso i seggi elettorali (art. 119, D.P.R. n. 361/1957).

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