Infortunio e onere della provaFonte: Cod. Civ. Articolo 2697
27 Luglio 2017
Il lavoratore, in seguito ad un infortunio, per ottenere il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la mancanza di misure di sicurezza?
Il lavoratore che agisca in giudizio, proponendo l'istanza per il risarcimento del danno sofferto a seguito di un infortunio sul lavoro, in forza dell'art. 2697 c.c. dovrà provare non soltanto il fatto costituente l'inadempimento datoriale dell'obbligo sullo stesso gravante ex art. 2087 c.c., ma anche il nesso di causalità tra questo ed il danno subìto. Relativamente all'elemento soggettivo, invece, trova applicazione la presunzione di cui all'art. 1218 c.c., gravando quindi sul datore l'onere di fornire la prova di aver provveduto ad adottare le necessarie misure dirette a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore, considerate la particolare pericolosità della prestazione, l'esperienza tecnica del dipendente e salvo un comportamento abnorme di quest'ultimo e non ragionevolmente prevedibile. In merito: Cass. n. 24139/2016 e n. 14468/2017. |