Mutamento mansioni nel pubblico impiego

28 Settembre 2017

In un rapporto di impiego pubblico, è possibile chiedere il risarcimento del danno da demansionamento se le nuove mansioni rientrano nel medesimo livello di inquadramento iniziale, ma di fatto incidono negativamente sulla professionalità acquisita?

In un rapporto di impiego pubblico, è possibile chiedere il risarcimento del danno da demansionamento se le nuove mansioni rientrano nel medesimo livello di inquadramento iniziale, ma di fatto incidono negativamente sulla professionalità acquisita?

Al rapporto di impiego pubblico non è applicabile la disciplina contenuta nell'art. 2103 c.c., in quanto lo ius variandi datoriale è oggetto di una specifica regolazione all'art. 52 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 62 comma 1 D.Lgs. n. 150/2009. Con tale disposizione il legislatore ha adottato, al fine di garantire una maggiore duttilità nell'organizzazione del lavoro e il buon funzionamento ex art. 97 Cost., il criterio dell'equivalenza formale: non si realizzerà un demansionamento vietato dalla legge qualora le nuove mansioni siano equivalenti poiché riconducibili all'area di inquadramento iniziale ovvero alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito, con riferimento al CCNL applicato, ed escludendosi il potere del giudice di sindacare circa le scelte operate a livello contrattuale. Il rispetto del criterio suddetto non subisce un limite nella incidenza del mutamento delle mansioni sulla professionalità acquisita nella precedente fase del rapporto lavorativo con la Pubblica Amministrazione. In merito: Cass. n. 21261/2017.

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