Legittima l’opposizione fuori termine
25 Novembre 2015
Cass. sez. lav., 2 novembre 2015, n. 22355
Licenziato perché in possesso di documentazione riservata relativa all'azienda del datore di lavoro e di cui il dipendente non poteva esserne legittimamente in possesso, il lavoratore impugnava la legittimità del licenziamento, con conseguente richiesta di reintegrazione ex art. 18 della Legge n. 300/1970 nella formulazione precedente alla Legge n. 92/2012. La Corte d'Appello, confermando la decisione del Tribunale, dichiara l'illegittimità dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per omessa notificazione nei termini di legge, così come ha ritenuto infondato l'addebito disciplinare che aveva condotto al licenziamento in questione e costituito dall'utilizzo di documentazione riservata relativa all'azienda. Ricorreva per la cassazione della sentenza il datore di lavoro, lamentando il rigetto dell'eccezione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso in opposizione deducendo l'inesistenza di qualsiasi notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei termini previsti dall'art.1, co. 52 della Legge 92/2012 e la conseguente illegittimità di una remissione in termini. Lamentava, inoltre, l'erroneità della valutazione della Corte territoriale in merito alla condotta del dipendente, il quale era risultato in possesso di documentazione aziendale riservata di cui il lavoratore non aveva disponibilità per ragioni di ufficio (e non essendoci mai stata denuncia penale che ne avrebbe legittimato il possesso).
Per la Suprema Corte, le allegazioni del ricorrente non sono sufficienti a supportare l'accoglimento della domanda, nello specifico si riprende l'applicazione del principio già affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 15/1977) secondo cui “nel quadro della garanzia costituzionale della difesa, ove un termine sia prescritto per il compimento di tale attività, la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il termine assegnatogli […]”.
È stato poi ulteriormente affermato dai Giudici della Corte che il lavoratore non viene meno ai suoi doveri di fedeltà qualora produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardano direttamente la sua posizione lavorativa. Il collegio ritiene dunque che il possesso di documentazione aziendale riservata sia giustificata anche per motivi di difesa nel caso di procedimento disciplinare a suo carico.
Confermata, quindi, l'impostazione dei giudici territoriali, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso. |