Assegnazione informale a mansioni superiori nel pubblico impiego: diritto alla differenza retributiva?
01 Dicembre 2016
Alcuni lavoratori presentavano istanza volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive per aver svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento previsto ex art. 52 D.Lgs. n. 165/01 (già art. 56 del D.Lgs. n. 29/93). La domanda, respinta sia in primo grado sia in Appello per mancanza di un provvedimento formale di assegnazione di tali mansioni, è invece accolta dalla Corte di Cassazione.
La sentenza n. 23648/2016 recepisce la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale nell'estendere anche al pubblico impiego l'art. 36 Cost., nella parte in cui è attribuito al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. La Cassazione, nell'accogliere la domanda dei ricorrenti, ritiene che anche direttive impartite informalmente dal dirigente preposto siano sufficienti per riconoscere il diritto del lavoratore a ricevere il trattamento retributivo proprio della qualifica superiore svolta. Tale diritto è limitato solamente:
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