Assegnazione informale a mansioni superiori nel pubblico impiego: diritto alla differenza retributiva?

La Redazione
01 Dicembre 2016

La Cassazione, con sentenza n. 23648/2016, ritiene che il diritto a ricevere un trattamento salariale adeguato alle mansioni svolte sia estendibile anche ai lavoratori nel pubblico impiego, non rilevando l'assenza di un provvedimento formale di assegnazione di dette mansioni.

Alcuni lavoratori presentavano istanza volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive per aver svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento previsto ex art. 52 D.Lgs. n. 165/01 (già art. 56 del D.Lgs. n. 29/93). La domanda, respinta sia in primo grado sia in Appello per mancanza di un provvedimento formale di assegnazione di tali mansioni, è invece accolta dalla Corte di Cassazione.

La sentenza n. 23648/2016 recepisce la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale nell'estendere anche al pubblico impiego l'art. 36 Cost., nella parte in cui è attribuito al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. La Cassazione, nell'accogliere la domanda dei ricorrenti, ritiene che anche direttive impartite informalmente dal dirigente preposto siano sufficienti per riconoscere il diritto del lavoratore a ricevere il trattamento retributivo proprio della qualifica superiore svolta.

Tale diritto è limitato solamente:

  • dalle situazioni in cui l'ente sia inconsapevole o contrario all'espletamento delle mansioni superiori;
  • qualora vi sia illiceità per contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento;
  • quando una fraudolenta collusione tra il dirigente ed il dipendente porti allo svolgimento di mansioni superiori da parte di quest'ultimo.

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