Mancato ripristino del rapporto di lavoro. Natura risarcitoria delle somme e detraibilità delle integrazioni salariali al reddito a titolo di aliunde perceptum

Valerio Berti
26 Gennaio 2015

Nel caso di inadempimento del datore di lavoro, il quale ha deciso di non riammettere in servizio il lavoratore seppure sia stata giudizialmente accertata la nullità della cessione del ramo di azienda a cui questo apparteneva e sia stato ordinato il ripristino del rapporto....
Massime

"Nel caso di inadempimento del datore di lavoro, il quale ha deciso di non riammettere in servizio il lavoratore seppure sia stata giudizialmente accertata la nullità della cessione del ramo di azienda a cui questo apparteneva e sia stato ordinato il ripristino del rapporto, attesa la natura risarcitoria e non retributiva della pretesa azionabile, le integrazioni salariali al reddito devono essere detratte a titolo di aliunde perceptum”.

Il caso

La presente controversia trova il suo fondamento nella richiesta azionata in un precedente giudizio dal sig. Tizio, con cui il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Roma di ingiungere all'azienda il pagamento di una somma a titolo di retribuzione non corrisposta. A sostegno di detta pretesa, il ricorrente deduceva di essere stato trasferito, ai sensi dell'art. 2112 c.c. dalla Società Alfa alla Società Beta e di essersi opposto al suddetto trasferimento impugnandolo in sede giudiziale prima dinanzi al Tribunale e successivamente di fronte alla Corte d'Appello. Con decisione del 2010, la Corte d'Appello riformava la sentenza di primo grado e dichiarava l'inefficacia della cessione, ordinando alla Società Alfa il ripristino del rapporto di lavoro con Tizio. Nonostante la richiesta di ripristino del rapporto avanzata da Tizio, la Società Alfa decideva di non ottemperare all'ordine di ripristino del rapporto di lavoro, ritenendo la richiesta giuridicamente non condivisibile. Tizio quindi, seppure effettivamente non avesse prestato alcuna attività lavorativa nei confronti della Società Alfa successivamente alla intervenuta pronuncia della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato l'inefficacia del trasferimento del ricorrente ai sensi dell'art. 2112 c.c., ricorreva in sede monitoria contro la predetta Società per ottenere da questa il pagamento delle retribuzioni asseritamente maturate nel periodo successivo alla pronuncia giudiziale. Il Tribunale di Roma concedeva il richiesto decreto ingiuntivo successivamente impugnato dalla Società Alfa per diversi ordini di ragioni, tra i quali la ritenuta insussistenza di un diritto alla retribuzione in assenza di prestazione lavorativa e l'applicabilità, in conseguenza della natura risarcitoria della pretesa azionabile, dei principi in tema di aliunde perceptum e aliunde percipiendum. Infatti, per il periodo successivo alla sentenza della Corte di Appello di Roma, il sig. Tizio aveva continuato a lavorare per il periodo sino a ottobre 2012 presso la Società cessionaria Beta e, solo successivamente, era stato posto in cassa integrazione guadagni straordinaria, percependo la relativa indennità. La Società Alfa deduceva quindi la integrale compensabilità di tutte le suddette somme (indennitarie e retributive) percepite da Tizio con il credito da esso avanzato in via giudiziale.

La questione

Il Tribunale di Roma ha dovuto affrontare nella fattispecie in esame due distinte questioni:
- una prima, tesa ad accertare la natura retributiva o risarcitoria delle somme richiedibili dal lavoratore con cui non sia stato ricostituito il rapporto a seguito di pronuncia giudiziale che abbia accertato nei suoi confronti la nullità della cessione del ramo di azienda e che abbia ordinato alla società il ripristino del sinallagma contrattuale.
La seconda questione, invero dipendente dalla prima, volta a valutare la compensabilità a titolo di aliunde perceptum delle somme percepite quali integrazioni salariali al reddito.

Le soluzioni giuridiche

Quanto al primo profilo di analisi affrontato dalla sentenza, la giurisprudenza ha in più riprese tentato di individuare i confini che demarcano la pretesa retributiva e quella risarcitoria nell'ambito del rapporto di lavoro.
In linea generale, è stato sostenuto dalla Suprema Corte che l'obbligo retributivo è sempre e comunque connesso all'effettivo svolgimento della prestazione di lavoro: “la retribuzione è comunque collegata alla prestazione effettiva del lavoro, non soltanto ai fini della sua commisurazione (ai sensi dell'art. 36 Cost.), ma anche per la stessa configurazione del relativo diritto, il quale non sorge ex se in ragione della esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone - per la natura sinallagmatica del contratto di lavoro - la corrispettività delle prestazioni” (Cass., sez. lav., 3 marzo 2006, n. 4677; Cass., sez. lav., 27 marzo 2004, n. 6155).
In proposito anche la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto che “l'obbligazione retributiva non può sorgere solo per effetto della ritenuta nullità della cessione del contratto di lavoro e della accertata continuità giuridica del rapporto, giacché dalla natura sinallagmatica del rapporto di lavoro discende che la erogazione del trattamento economico in mancanza di lavoro costituisce un'eccezione, la quale deve essere oggetto di un'espressa previsione di legge o di contratto […] ne consegue che, anche nell'ipotesi di dichiarata nullità della cessione, l'omesso ripristino della funzionalità del rapporto, a fronte di una tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative, rileva unicamente sul piano risarcitorio con conseguente eccepibilità del cosiddetto aliunde perceptum […]” (App. Roma, sez. lav., sent. 22 giugno 2012 n. 5215).
Deve rilevarsi l'esistenza di contrasti sul punto espressa da alcuni Tribunali di merito. In particolare, il Tribunale di Napoli, con decisione del 18 settembre 2014, ha confermato la natura retributiva delle somme richieste a seguito della pronuncia di nullità del trasferimento ex art. 2112 c.c. e del successivo mancato ripristino del rapporto, sostenendo che “va affermato il diritto dei lavoratori all'adempimento dell'obbligo del datore di lavoro di pagare la retribuzione, atteso che la stessa non è stata resa per fatto imputabile esclusivamente al datore di lavoro medesimo a se (l'inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli), circostanza incontestata”.
A conclusione dei diversi orientamenti succedutisi nel tempo, è di recente nuovamente intervenuta la Suprema Corte, definitivamente sostenendo che “nella cessione di contratto si ha la sostituzione di un soggetto (cessionario) ad altro (cedente) nel rapporto giuridico, il quale rimane – di regola e salvo eccezione, la cui prova deve essere fornita dalla parte interessata

eguale nei suoi elementi oggettivi.
L'illecito contrattuale sussistente a carico del datore di lavoro dà luogo ad un'obbligazione risarcitoria in favore del lavoratore in presenza della prova del danno” (Cass., sez. lav., 30 giugno 2014 n. 14761).
Proprio aderendo a tale ultimo orientamento, il Tribunale di Roma ha quindi confermato che “il danno patito dal lavoratore a causa dell'illegittimo rifiuto del datore di lavoro di ripristinare il rapporto di lavoro può essere in tutto o in parte eliso perché deve essere detratto quanto il lavoratore possa aver conseguito svolgendo una qualsivoglia attività lucrativa”.

Passando quindi al secondo profilo di analisi, le numerose sentenze di merito che hanno affrontato il tema della detraibilità a titolo di aliunde perceptum delle somme aventi natura previdenziale hanno ritenuto di non sottoporre dette somme ai principi in materia di “compensatio lucri cum damno”.
La decisione in esame appare innovativa sotto tale profilo, in quanto esce dagli schemi comunemente adottati dai Tribunali di merito in tema e giunge ad affermare la compensabilità anche delle somme aventi natura previdenziale a titolo di aliunde perceptum.
Sostiene infatti il Tribunale quanto segue: “A ben vedere, infatti, l'orientamento giurisprudenziale invocato dall'opponente muove dai presupposto che «le somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale (pensione, indennità di mobilità o trattamento CIGS) si sottraggono alla regola della compensatio lucri cum damno e quindi non vanno sottratte dal risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento, commisurato alle retribuzioni perdute, in quanto tali somme perdono il loro titolo giustificativo con l'annullamento del licenziamento e devono pertanto essere restituite, su sua richiesta, all'Ente previdenziale» (Cass., Sez. Lav., sentenza n. 4146 del 2011). Si tratta, evidentemente, di una situazione ben diversa da quella odierna atteso che, nel caso che qui ci occupa, le pretese risarcitone non sorgono da un licenziamento illegittimo, ma dall'inadempimento del datore di lavoro (Soc. Alfa); d'altro canto, l'integrazione salariale percepita non trova il proprio titolo giustificativo in un licenziamento poi dichiarato illegittimo, ma discende dal collocamento in Cassa Integrazione di una parte del personale di (Soc. Beta), nell'ambito di una generale attività di riorganizzazione della società, che nulla ha a che vedere con la vicenda oggetto del presente procedimento. A ciò si aggiunga che il lavoratore, nel caso di specie, ha percepito la Cassa Integrazione in qualità di dipendente di (Soc. Beta) e, quindi, proprio perché, non prestando attività lavorativa per (Soc. Alfa), ha potuto intrattenere un rapporto di lavoro con altro e diverso soggetto. Pertanto, le somme a tal titolo riscosse dal (Tizio), non avendo perso il proprio fondamento giustificativo, risultano definitivamente acquisite al patrimonio del lavoratore e di esse non si può non tenere conto, in sede risarcitoria. Una diversa soluzione sarebbe del tutto irragionevole perché consentirebbe al lavoratore di lucrare di un vantaggio economico scaturito dall'illecito, in violazione del principio della compensatio lucri cum damno. Tale soluzione, poi, risulta coerente con quanto stabilito dalla Suprema Corte che ha escluso, in materia, la rilevanza della «natura delle somme.

Osservazioni

La Sentenza in commento ha indubbiamente il pregio di affrontare il tema della compensatio lucri cum damno con un taglio innovativo e che probabilmente si attaglia con maggiore efficacia alla fattispecie della accertata nullità giudiziale del trasferimento intervenuto ai sensi dell'art. 2112 c.c. e del successivo mancato ripristino del rapporto da parte della società cedente.
Difatti appare corretta l'analisi espressa nella sentenza, che ritiene non sovrapponibili e, anzi, distinte e divergenti la fattispecie sopra richiamata del trasferimento dichiarato nullo e quella del licenziamento illegittimo, con la conseguenza che “l'integrazione salariale percepita non trova il proprio titolo giustificativo in un licenziamento poi dichiarato illegittimo, ma discende dal collocamento in Cassa Integrazione […], che nulla ha a che vedere con la vicenda oggetto del presente procedimento”. La conseguenza a cui infine giunge il Tribunale di Roma con la sentenza in disamina si distanzia non poco dai precedenti giurisprudenziali anche in tema di ripetibilità da parte dell'Ente previdenziale delle somme di natura previdenziale e assistenziale percepite dal lavoratore che, mentre appaiono indubbiamente richiedibili dall'Ente in caso di licenziamento, a detta del Tribunale non avrebbero la medesima sorte nella fattispecie sottoposta a vaglio, atteso che il lavoratore “non prestando attività lavorativa per (Soc. Alfa), ha potuto intrattenere un rapporto di lavoro con altro e diverso soggetto. Pertanto, le somme a tal titolo riscosse […], non avendo perso il proprio fondamento giustificativo, risultano definitivamente acquisite al patrimonio del lavoratore e di esse non si può non tenere conto, in sede risarcitoria”.