La Consulta, con sentenza n. 7 depositata l'11 gennaio 2017, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, co. 3, D.L. n. 95/2012 (cd. Spending review bis) nella parte in cui prevede che i risparmi della CNPADC (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti), assicurati grazie agli interventi di razionalizzazione della spesa ivi previsti, siano versati annualmente al bilancio dello Stato.
La Consulta, con sentenza n. 7 depositata l'11 gennaio 2017, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, co. 3, D.L. n. 95/2012 (cd. Spending review bis) nella parte in cui prevede che i risparmidella CNPADC (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti), assicurati grazie agli interventi di razionalizzazione della spesa ivi previsti, siano versati annualmente al bilancio dello Stato.
Difatti, spiega la Corte Costituzionale, tale scelta, che privilegia esigenze del bilancio statale rispetto alla garanzia per gli iscritti alla Cassa di vedere impiegato il risparmio di spesa corrente per le prestazioni previdenziali, non è conforme:
al canone della ragionevolezza exart. 3 Cost. perché viene sacrificato l'interesse istituzionale della Cassa previdenziale privata ad un “generico e macroeconomicamente esiguo impiego nel bilancio statale”;
al buon andamento della gestione amministrativa della medesima, ai sensi dell'art. 97 Cost., in quanto si tratta di un ente che si autofinanzia attraverso i contributi dei propri iscritti, ciò che comporta la ricerca di equilibri di lungo periodo (di cui è connotato sintomatico la previsione di una riserva legale), oltre che la ricaduta negativa sul sinallagma contribuzioni-prestazioni di ogni spesa eccedente;
alla tutela dei diritti degli iscritti alla Cassa, garantita dall'art. 38 Cost., poiché “in un sistema ispirato, pur nell'ambito del meccanismo contributivo, alla capitalizzazione degli iscritti, l'ingerenza del prelievo statale rischia di minare quegli equilibri che costituiscono elemento indefettibile dell'esperienza previdenziale autonoma”, equilibri intrinsecamente funzionali alla garanzia delle situazioni previdenziali dei professionisti.
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