Incentivi all'esodo: garanzie fideiussorie e operazioni straordinarie
26 Febbraio 2015
Ai sensi dell'art. 4, co. 3, L. n. 92/2012, il datore di lavoro esodante, a seguito della stipulazione dell'Accordo di incentivazione all'esodo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, deve:
Al fine di assicurare all'Istituto che, anche in seguito ad operazioni di fusione per incorporazione, il credito garantito venga adempiuto a tutela dei diritti dei lavoratori destinatari dell'Accordo di incentivazione all'esodo sottoscritto dalla società incorporata, il Messaggio INPS n. 1392 del 24 febbraio u.s. fornisce alle Sedi della matricola principale le relative indicazioni in merito alle modalità di gestione.
Considerando che, a seguito delle operazioni di fusione, tutti i rapporti giuridici proseguono in capo al soggetto unificato (art. 2504 bis c.c.) e la società esodante incorporata viene cancellata dal registro delle imprese, è necessario che il credito vantato dall'Istituto venga garantito da nuova polizza fideiussoria presentata dalla società incorporante. Contestualmente, la società incorporante dovrà produrre una dichiarazione unilaterale di assunzione degli obblighi previsti dall'Accordo di esodo antecedentemente sottoscritto dalla società incorporata. |