Condotta antisindacale e legittimazione attiva

La Redazione
26 Marzo 2015

La disposizione di cui all'art. 28 comma 1 st. lav., in virtù della quale la legittimazione attiva per la repressione della condotta antisindacale spetta agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce all'organismo (non necessariamente il “più periferico”) che subisce in concreto la limitazione dell'attività sindacale.

La disposizione di cui all'art. 28 comma 1 st. lav., in virtù della quale la legittimazione attiva per la repressione della condotta antisindacale spetta agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce all'organismo (non necessariamente il “più periferico”) che subisce in concreto la limitazione dell'attività sindacale.

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