Attività stagionali e intervalli nei contratti a termine

La Redazione
26 Maggio 2016

L'Interpello n. 15/2016 del Ministero del Lavoro chiarisce la portata dell'art. 21, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015 ove sancisce la non applicazione del regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e quello successivo, nelle ipotesi di lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con D.M. e dai CCNL.

L'Interpello n. 15/2016 del Ministero del Lavoro chiarisce la portata dell'art. 21, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015 nella parte in cui sancisce la non applicazione del regime degli intervalli tra un contratto a termine e quello successivo, nelle ipotesi “di lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”.

Secondo il Dicastero, l'attuale disciplina prevede la possibilità per la contrattazione collettiva di integrare il quadro normativo con altre ipotesi, ulteriori rispetto a quelle di cui al D.P.R. n. 1525/1963, per le quali non operano i limiti di cui all'art. 19 co. 2, 21 co. 2 e 23, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.

Pertanto il rinvio medio tempore al D.P.R. n. 1525/1963 avviene in “sostituzione” dell'emanando Decreto del Ministero del Lavoro e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito di tali ulteriori ipotesi, possono rientrare anche quelle attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 368/2001.

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