La sproporzione tra condotta e sanzione espulsiva
26 Maggio 2017
La L. n. 92/2012 ha introdotto una graduazione delle ipotesi di illegittimità della sanzione espulsiva dettata da motivi disciplinari, facendo corrispondere a quelle di maggiore evidenza la sanzione della reintegrazione e limitando la tutela risarcitoria alla ipotesi del difetto di proporzionalità che non risulti dalle previsioni del contratto collettivo. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13178/17; depositata il 25 maggio.
Il caso La Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale che dichiarava la risoluzione del rapporto di lavoro tra il medico e la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale maggiore policlinico di Milano, condannando quest'ultima al pagamento di un'indennità risarcitoria.
Proporzionalità tra sanzione e fatto contestato Il tema centrale di cui discute il Collegio di legittimità è quello concernente l'ambito di applicazione delle tutele predisposte dall'art. 18, L. n. 300/1970 come modificato dall'art. 1, comma 42, L. n. 92/2012 secondo cui la tutela reintegratoria è riconosciuta «solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento», nonché nei casi in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore. Dalla fattispecie alla base della reintegrazione, prosegue la Corte, esula «ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato». Chiarisce, quindi, la Cassazione che la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nel comma 4 solo qualora questa risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari, che stabiliscano per esso una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso «la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva» rientra «nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa», per le quali l'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970 prevede «la tutela indennitaria c.d. forte». |