La sproporzione tra condotta e sanzione espulsiva

La Redazione
26 Maggio 2017

La L. n. 92/2012 ha introdotto una graduazione delle ipotesi di illegittimità della sanzione espulsiva dettata da motivi disciplinari, facendo corrispondere a quelle di maggiore evidenza la sanzione della reintegrazione e limitando la tutela risarcitoria alla ipotesi del difetto di proporzionalità che non risulti dalle previsioni del contratto collettivo.

La L. n. 92/2012 ha introdotto una graduazione delle ipotesi di illegittimità della sanzione espulsiva dettata da motivi disciplinari, facendo corrispondere a quelle di maggiore evidenza la sanzione della reintegrazione e limitando la tutela risarcitoria alla ipotesi del difetto di proporzionalità che non risulti dalle previsioni del contratto collettivo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13178/17; depositata il 25 maggio.

Il caso

La Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale che dichiarava la risoluzione del rapporto di lavoro tra il medico e la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale maggiore policlinico di Milano, condannando quest'ultima al pagamento di un'indennità risarcitoria.
L'intimazione al licenziamento muoveva dalle reiterate condotte addebitate al medico secondo le quali egli «avrebbe ostacolato la realizzazione del progetto della Fondazione di integrazione dell'unità operativa di cardiologia e di quella di medicina ad indirizzo cardiovascolare in un'unica area omogenea di cardiologia».

Proporzionalità tra sanzione e fatto contestato

Il tema centrale di cui discute il Collegio di legittimità è quello concernente l'ambito di applicazione delle tutele predisposte dall'art. 18, L. n. 300/1970 come modificato dall'art. 1, comma 42, L. n. 92/2012 secondo cui la tutela reintegratoria è riconosciuta «solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento», nonché nei casi in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore. Dalla fattispecie alla base della reintegrazione, prosegue la Corte, esula «ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato».

Chiarisce, quindi, la Cassazione che la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nel comma 4 solo qualora questa risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari, che stabiliscano per esso una sanzione conservativa.

Al di fuori di tale caso «la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva» rientra «nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa», per le quali l'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970 prevede «la tutela indennitaria c.d. forte».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.