Irrilevanza della rinuncia alla fruizione del congedo straordinario per la legittimazione del soggetto successivo

La Redazione
26 Giugno 2017

Il congedo biennale può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma e sopra indicati.

Il congedo biennale può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma e sopra indicati. L'ordine appena esplicitato dei soggetti, possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge e trova la sua ratio nella necessità di radicare la legittimazione alla fruizione del congedo in capo a quei soggetti che, per vincolo legale e per grado di parentela, si presume siano più vicini, anche dal punto di vista affettivo, alla persona disabile (nel caso di specie, il Tribunale di Bari ha precisato che, in questa prospettiva, non rilevano le dichiarazioni di rinuncia alla fruizione da parte dei possibili beneficiari al fine di far scattare la legittimazione del soggetto successivo, né può attribuirsi peso ad altre situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma - come ad esempio la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore).

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