Doppio lavoro e divieto assoluto
26 Giugno 2017
Può essere ritenuta valida una disposizione del regolamento aziendale che vieta lo svolgimento di un secondo lavoro al dipendente part-time?
Il legislatore non pone alcun limite circa lo svolgimento di una pluralità di prestazioni lavorative presso diversi datori, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2104 e 2105 c.c., essendo il lavoratore tenuto ad un diligente svolgimento del proprio lavoro ed al rispetto dell'obbligo di fedeltà e non concorrenza. Un regolamento aziendale, che preveda un divieto in termini assoluti, risulta porsi in netto contrasto con le disposizioni costituzionali a tutela del lavoro, quali l'art. 4 e l'art. 35 Cost. Si dovrà dunque richiedere una previa verifica della compatibilità tra le prestazioni svolte, escludendo che il recesso datoriale possa trovare una valida giustificazione nella disposizione regolamentare. È necessario accertare in concreto l'incompatibilità dell'ulteriore attività, svolta al di fuori dell'orario di lavoro, con le finalità istituzionali e con i doveri connessi alla prestazione. In merito: Cass. n. 13196/2017. |