Assegno mensile? Solo se la casalinga era iscritta nelle liste speciali di collocamento

26 Agosto 2014

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità, fino al primo gennaio 2008 (data di entrata in vigore della L. n. 247/2007), è necessario che il beneficiario sia “incollocato al lavoro” ovvero sia iscritto nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, ma non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili. Così la Cassazione con sentenza n. 18134/2014.

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità, fino al primo gennaio 2008 (data di entrata in vigore della L. n. 247/2007), è necessario che il beneficiario sia “incollocato al lavoro” ovvero sia iscritto nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, ma non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili.

Così la Cassazione con sentenza n. 18134 depositata il 22 agosto scorso.

Il fatto

La ricorrente, casalinga che aveva ottenuto l'assegno di invalidità dal 2003 (data in cui aveva domandato l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento), chiedeva il riconoscimento dell'assegno mensile dal primo gennaio 1997, primo giorno del mese successivo a quello in cui aveva presentato domanda di accesso al beneficio.

In Cassazione, la donna chiedeva se la prova dell'incollocamento al lavoro per una casalinga potesse avvenire con l'ammissione di ogni mezzo di prova atto ad accertare la non occupazione, e non solo con l'iscrizione negli elenchi speciali.

Stato d'incollocamento e stato di mera disoccupazione

La Suprema Corte, rigettando il motivo di ricorso, richiama la sentenza n. 203/1992, resa a Sezioni Unite, con la quale si era affermato il principio secondo cui ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi “incollocato al lavoro”, non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione nel quale versi, ma solo quando – essendo iscritto (o avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio – non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili.

La mancanza dell'iscrizione, hanno precisato le Sezioni Unite nel 1992, comporta la mancanza di uno dei fatti costitutivi del diritto e non solo la mancanza di una prova in relazione alla quale possa essere richiesta l'ammissione di un altro mezzo di prova.

A nulla rileva, nel caso di specie, la novella dell'art. 13 ad opera della L. n. 247/2007 che ha eliminato il requisito dell'incollocazione al lavoro, poiché entrata in vigore il primo gennaio 2008.

Casalinga e lavoratore domestico

Considerato, da un lato, che i compiti della casalinga risultano di maggiore ampiezza e responsabilità rispetto a quelli di un addetto ai servizi familiari e, dall'altro, che non sussiste un rapporto di lavoro, la Cassazione afferma che l'attività svolta dalle casalinghe non può costituire una tipologia di lavoro equiparabile a quella dei lavoratori domestici, per i quali l'iscrizione nelle liste di collocamento non è obbligatoria.

Casalinga e studente maggiorenne invalido

La ricorrente denunciava altresì una disparità di trattamento rispetto ai maggiorenni invalidi che frequentano la scuola, esonerati dall'iscrizione negli elenchi speciali.

Gli Ermellini non ritengono le due posizioni assimilabili in quanto la necessità di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso degli studenti, viene integrata dalla frequenza scolastica che dimostra la volontà di inserirsi nella società e nel mondo del lavoro, come richiesto dalla legislazione in tema di soggetti disabili (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 329/2002).

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.