Vige la cancellazione dalle graduatorie se il docente non ripresenta la domanda di aggiornamento
26 Agosto 2015
All'omessa presentazione della domanda di aggiornamento da parte del docente consegue nel sistema legislativo (art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, convertito nella legge n. 143/2004) l'esclusione dalle graduatorie, né tale cancellazione può ritenersi illegittima sulla base del ragionamento operato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3658/2014, che, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni ministeriali di regolamentazione, e segnatamente quelle di cui al d.m. n. 42 dell'8.4.2009, ha ritenuto tale esclusione coerente ove mantenga carattere “non assoluto”, potendo sempre i docenti, nel termine assegnato dalle disposizioni ministeriali per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volere nuovamente figurarvi. |