Un nuovo decreto legislativo per la tutela della genitorialità
27 Agosto 2015
Introduzione
Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore il D.Lgs 15 giugno 2015, n. 80, emanato in attuazione della delega contenuta della L. 183 /2014 (cd. Jobs Act), che ha impattato sul T.U. della maternità e paternità (D. Lgs. n. 151/2001) intervenendo così su istituti quali il congedo obbligatorio di maternità, il congedo parentale, il congedo di paternità, l'adozione e gli affidamenti e l'indennità di maternità. La novità legislativa contiene anche disposizioni in tematiche più generali quali, ad esempio, la tutela delle donne vittime di violenze di genere. È prevista l'automaticità delle prestazioni nel caso di lavoratrice parasubordinata priva della copertura contributiva. Con tale provvedimento il legislatore ne approfitta anche per inserire una disposizione al fine di incentivare il telelavoro. Quadro normativo
La novità legislativa interviene sull'istituto della maternità e della paternità finora regolamentato dal D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), il quale, oltre a definire il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per la malattia del figlio prevede una serie di disposizioni a tutela della salute della lavoratrice. La novità legislativa introduce delle modifiche al T. U. richiamato, senza però mutarne la struttura fondante. Per comprendere meglio le discipline di seguito analizzate, si ricorda che il T. U. n. 151/2001 all'art. 2 prevede le definizioni, tutt'oggi valide secondo le quali: per congedo di maternità si intende l'astensione obbligatoria del lavoro della lavoratrice; per congedo di paternità si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità; per congedo parentale si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore e, infine, per congedo per la malattia del figlio, si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa.
Il D.Lgs 15 giugno 2015, n. 80 “misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1 commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” apporta, con molteplici disposizioni sperimentali valevoli per il solo anno 2015, modifiche al D. Lgs n. 151 del 26 marzo 2001. Nello specifico il decreto riporta misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro prevedendo misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare le madri lavoratrici. Il testo di legge dispone, conseguentemente, di norme che rivestono il carattere temporaneo, avendo una durata limitata alle sole giornate riconosciute nell'anno 2015, e altre che, viceversa, hanno il carattere definitivo. Nell'ambito temporaneo ricadono gli istituti: - del congedo di maternità e paternità (artt. 2, 3, 5 D. Lgs. 80/2015 che modificano gli artt. 16, con introduzione altresì dell'art. 16 bis, 24 e 28 del T.U); - del congedo parentale anche per i genitori adottivi ed affidatari (artt. 7, 8, 9,10 del D. Lgs. che modificano gli artt. 32, 33, 34 e 36 del T.U.); - i diritti dei genitori iscritti alla Gestione Separata (art. 13 del D. Lgs. 80/2015 che introduce l'art. 64 bis e ter al T.U.), i diritti dei genitori lavoratori autonomi (artt. 14, 15, 16 del D. Lgs. 80/2015 che modificano la rubrica del Capo XI, l'art. 66 e 67 del T.U.) ed infine, - il congedo per le donne vittime di violenza di genere (art. 24 del D. Lgs. 80/2015).
Mentre le norme “definitive” riguardano: - il congedo di maternità (art. 4 del D. Lgs. 80/2015 che modifica l'art. 26 del T.U.) e paternità (art. 6 del D. Lgs. 80/2015 che modifica l'art. 31 del T.U.) per i genitori adottivi ed affidatari, il lavoro notturno (art. 11 e 21-bis del D. Lgs. 80/2015 che modifica l'art. 53 del T. U.) per i genitori adottivi ed affidatari, le dimissioni (art. 12 del D. Lgs. 80/2015 che modifica l'art. 55 del T.U.), i diritti dei genitori liberi professionisti anche adottivi ed affidatari (artt. 17, 18, 19 20 del D. Lgs. 80/2015 che modificano il Capo XII e gli artt. 70, 71e 72 del T.U.), le disposizioni in materia di telelavoro (art. 22 del D. Lgs. 80/2015 che modifica gli artt. 11 e 18 bis del D. Lgs. 66/2003) e le risorse per misure di conciliazione tra vita professionale e privata (art. 25 del D. Lgs. 80/2015). Con l' art. 23 viene introdotta una novità, ossia il ricorso al telelavoro al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro mediante la stipulazione di accordi collettivi con i sindacati maggiormente rappresentativi.
Il congedo di maternità e paternità è disciplinato all'art. 16 e all'art. 20 D. Lgs. 80/2015.
I diritti per i genitori adottivi ed affidatari
Le norme approvate parificano i genitori adottivi ed affidatari a quelli naturali e le norme a questi relativi sono quasi tutte strutturali, eccezione fatta per l'estensione del congedo parentale per il quale sono previste tempistiche più lunghe. E' strutturale la modifica all' art. 31 del T.U. sulla maternità e paternità per cui, in caso di adozione internazionale, il padre lavoratore avrà il diritto a fruire del congedo non retribuito previsto per la permanenza all'estero, anche quando la madre non sia lavoratrice. Ancora, un altro diritto riconosciuto non in maniera provvisoria per i genitori adottivi ed affidatari è quello relativo alla possibilità di non effettuare lavoro notturno nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia e comunque fino alla maggiore età dello stesso. In proposito si ricorda che il T.U., già assicura un trattamento migliorativo ai genitori adottivi ed affidatari, rispetto ai genitori naturali, in materia di congedo di maternità/paternità, lasciando libertà di scelta fra chi dei due debba fruire dei cinque mesi di congedo c.d. obbligatorio. Congedo parentale
Novità significative si hanno riguardo alla tematica del congedo parentale. Infatti con gli articoli dal 7 al 10, avvengono modifiche sostanzialmente sotto tre aspetti (solo per l'anno 2015):
Nel primo caso viene fatto riferimento alla possibilità di accedere a tale congedo per un arco temporale più ampio rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente, ossia può essere fruito fino al compimento del 12° anno di età del bambino a fronte degli 8 anni. In questo caso la durata massima del congedo rimane invariata (massimo dieci mesi) così suddivisa: se richiesto dalla madre lavoratrice compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; se viene richiesto dal padre lavoratore compete un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi; infine se è presente un solo genitore, a questo compete un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Qualora il padre fruisca del congedo parentale per almeno tre mesi, il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a undici mesi complessivi, quindi il padre potrà usufruire di un periodo complessivo di sette mesi (in questo modo la legge tenta di incentivare la fruizione dell'astensione facoltativa da parte del padre). La legge prevede un prolungamento del congedo parentale, fino ad un massimo di tre anni e fino al compimento del 12 anno di età, nei casi in cui vi siano genitori con minore con disabilità grave. Tale circostanza si differenzia dalle altre per il fatto che il genitore (madre o padre) ha diritto a percepire una trattamento economico pari al 30% della retribuzione. Il secondo aspetto, l' art. 7, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 80/2015, prevede la possibilità per il genitori di usufruire del congedo parentale ad ore, anziché a giorni (possibilità era già stata introdotta dalla legge di Stabilità del 2013 – L. 228/2012 – ove la contrattazione collettiva lo avesse previsto). La disposizione normativa regolamenta la fruizione oraria, nel caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, prevedendo che il genitore non può assentarsi per un numero di ore giornaliero superiore alla metà del suo orario medio giornaliero di servizio e non può unire alle ore di congedo parentale altre ore di permesso legate alla maternità. Ultimo aspetto, lettera c) dello stesso art. 7, riduce a 5 giorni (contro i 15 giorni precedenti) il periodo minimo di preavviso al datore di lavoro, mentre per usufruire del congedo ad ore il preavviso è ridotto a 2 giorni, con evidenti ripercussioni per l'organizzazione aziendale.
I nuovi diritti per le donne vittime di violenza di genere
Nel quadro dei congedi viene introdotta una nuova, ed importante, tipologia in favore delle donne vittime di violenze di genere, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, e debitamente certificati dalle strutture competenti, per un periodo di tre mesi. La lavoratrice ha, inoltre, diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, e viceversa, ove vi sia disponibilità in organico, fermo restando disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
Si riporta il seguente schema riepilogativo
Disposizioni varie
Nel D.Lgs. 80/2015 il legislatore inserisce una serie di disposizioni normative. Ricordiamo quella in materia di “dimissioni”, disciplinata all'art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 che sancisce: “in caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento – e cioè fino al compimento di un anno del bambino – i genitori non sono tenuti al preavviso”, così come la disposizione che ha innovato l' art. 24 del D. Lgs. 151/2001, secondo la quale l'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di licenziamento per giusta causa. In questo caso l'indennità viene erogata direttamente dall'INPS.
Vi sono poi i diritti per gli iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti e l'incentivo al telelavoro e l'assenza dell'obbligo di lavoro notturno per lavoratrice madri adottive e affidatarie di minore.
Il legislatore introduce poi una ipotesi di automaticità delle prestazioni. Infatti, dispone l' art. 13 comma 1 del D.Lgs. 80/2015, “i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente”.
La normativa INPS
L'INPS ha dato attuazione al decreto legislativo tramite l'emanazione di normativa di rango secondario. In particolare sono stati emanati messaggi applicativi nonché la Circolare n. 139 del 17 luglio 2015. Con il messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015, viene precisato dall'Istituto che, stante l'immediata entrata in vigore della disciplina (con particolare riferimento alla riforma dell'art. 32 del T. U . 151/2001) è possibile, dalla data del 25 giugno 2015 e fino all'implementazione on line, per i figli di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, presentare la domanda in via cartacea, tramite i modelli messi a disposizione su sito istituzionale (in particolare si deve usare il modello rinvenibile nella modulistica avente codice SR23), mentre per i figli di età minore agli 8 anni resta valida la procedura telematica già in essere. Analogo contenuto è rinvenibile nel messaggio n. 4805 del 16 luglio 2015 relativo alle istanze di congedo parentale per figli con disabilità grave di cui ai novellati artt. 33 e 36 del T.U. 151/2001. In tale caso il codice del modulo è SR08. La Circolare n. 139 del 17 luglio 2015 ha un contenuto esplicativo limitato alla modifica da parte del D. Lgs. n. 80/2015 agli artt. nn. 32, 34 2 36 del T. U. 151/2001. La Circolare stessa rinvia ad ulteriori istruzioni operativa da emanarsi per le altre modifiche intervenute con richiamo esplicito richiamo alla modifica della modalità oraria di fruizione del congedo parentale (di cui all' art. 7, lett. b D. Lgs. 80/2015 che aggiunge il comma 1 ter all'art. 32 del D. Lgs. 151/2001) per il quale ha annunciato l'emanazione di ulteriore apposita Circolare. Ad ogni modo la Circolare n. 139 ha il pregio di riepilogare, nell'alveo delle disposizioni analizzate, la riforma attuata dal legislatore, arricchendola di esempi e casi pratici. La Circolare si sofferma anche sui periodi di congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni di reddito dei genitori. Viene qui precisato che i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite di 6 mesi oppure fruiti tra gli anni 6 e 8 del bambino, ovvero tra i 6 ed 8 anni di ingresso del figlio adottato o affidato, vengono indennizzati solo a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'AGO. Per l'individuazione di tale limite reddituale, che annualmente viene rivalutato si deve far riferimento alla Circolare INPS n. 78 del 16 aprile 2015 che lo individua, per l'anno 2015, nell'importo pari ad Euro 6.531,07. Preme anche ricordare, in linea a quanto contenuto nella Circolare in commento, che i periodi di congedo parentale che saranno fruito nell'arco temporale compreso tra il 25 giugno ed il 31 dicembre 2015 in virtù della riforma saranno coperta da contribuzione figurativa ovvero saranno riscattabili. Più precisamente il congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa fino al 6° anno di vita del bambino (o 6 anni dall'ingresso del minore in caso di adozione o affidamento) [sul punto la Circolare INPS n. 139 riporta 12 anni, potrebbe trattarsi di un mero errore materiale e che il dato corretto sia di 6 anni]. Il periodo di congedo parentale successivo al sesto anno di vita (o sesto anni dall'ingresso del minore in caso di adozione o affidamento) sarà coperto da contribuzione figurativa con valore ridotto, integrabile da parte dell'interessato tramite riscatto o versamenti volontari.
Si ricorda altresi che lo scorso 18 agosto con Circolare n. 152 l'Inps è intervenuto sulle modalità di fruizione e di conteggio dei congedi parentali ad ore previsti dal D.Lgs 80/2015.
In conclusione
Il legislatore evidenzia una rinnovata sensibilità per le esigenza di conciliazione tra i tempi di vita con quelli di lavoro. Esigenze che devono essere adeguate ai mutati scenari sociologici e al ruolo sempre più attivo della donna nel contesto sociale. Il legislatore poi coglie anche l'occasione per adeguare il testo normativo ad interventi giurisprudenziali, in particolare in relazione agli interventi della Corte Costituzionale (vedi in particolare le modifiche apportate agli artt. 24 e 31 del D. Lgs. 151/2001). Come osservato, molti degli interventi però hanno solo carattere sperimentale e una durata al momento solo per l'anno 2015 (che poi sostanzialmente significa dal 25 giugno al 31 dicembre 2015). Sul punto hanno inciso in modo positivo le osservazioni delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato che hanno in qualche modo fatto escludere dalla limitazione temporale alcune disposizioni prive di oneri per la finanza pubblica ovvero aventi contenuto di mero adeguamento a pronunce della Corte Costituzionale. La novità legislativa interviene indubbiamente in una fase storico-sociale “critica”, caratterizzata da un incremento dell'abbandono del lavoro a seguito della nascita dei bambini e dalla assenza di flessibilità oraria, utile per prendersi cura di quest'ultimi (I dati Istat 2015, Relazione tra tasso di occupazione femminile e numero medio di figli per donna nelle varie regioni italiane 2013, ci mostrano la relazione che intercorre tra il tasso di occupazione e il tasso di fecondità. Vi sono Regioni (specialmente al Nord) che sono entrate nel circolo virtuoso maggiore occupazione maggiore fecondità mentre altre (regioni del sud) rimangono ancorate a bassi tassi di occupazione e minore fecondità, tutto in un contesto legislativo uguale per tutti). Le disposizioni normative che abbiamo analizzato mettono in chiara evidenza la finalità del D.Lgs. n. 80/2015, ossia flessibilizzare la gestione dei tempi ed includere nell'ambito di applicazione anche quelle figure professionali che, a causa della natura contrattuale del rapporto di lavoro, sono state escluse. E' un passo avanti orientato a ridurre le oscillazioni del tasso di occupazione femminile mediante la possibilità del padre di beneficiare del congedo. Infine il Decreto presenta alcune contraddizioni. Il Governo pone una forte attenzione alla materia dei congedi e alla conciliazione dei tempi di vita (di cui innegabilmente ne discende un giudizio positivo), ma al tempo stesso condiziona i diritti alle coperture finanziarie. Prevedere alcune modifiche solo a livello sperimentale per l'anno 2015, lasciando ad altri futuri (ed eventuali) decreti il finanziamento delle misure in modo strutturale, porta incertezza e difficoltà operative non trascurabili. Proprio al riguardo è intervenuto il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 23 giugno, con il quale precisa che le misure del D.Lgs. n. 80/2015 diverranno strutturali una volta approvato in via definitiva il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali. Aggiungo che tali politiche “conciliative” dovrebbero essere accompagnate da politiche rivolte allo sviluppo di servizi per le cure parentali (come asili nido) e all'ottenimento di agevolazioni “fiscalmente” per le lavoratrici con figli. |