Comporto e malattia professionale
26 Agosto 2016
Si definisce malattia professionale la patologia contratta dal lavoratore in occasione dello svolgimento di una particolare prestazione lavorativa,
o determinata dall'ambiente nel quale l'attività è realizzata. Tra il servizio svolto e la malattia deve sussistere un nesso di causalità, anche mediato o indiretto. Le assenze, nonché l'eventuale superamento del periodo di comporto, non giustificano il recesso datoriale, ove l'infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che quet'ultimo abbia omesso di prevenire, o eliminare, in violazione dell'obbligo sancito all'art 2087 c.c..
Si confronti: C.di Cassazione sent. n° 25072/2013, sent. n° 26307/2014, sent. n° 22823/2015. |