Licenziamento per motivo esterno alla provaFonte: Cod. Civ. Articolo 2096
02 Marzo 2017
Se al termine del periodo di prova, questa risulta superata, il licenziamento del lavoratore può essere dichiarato illegittimo? Può il motivo non dipendere dal superamento della prova, ma da un esubero?
Il patto di prova ex art. 2096 c.c. è funzionale ad una valutazione di convenienza, a favore sia del datore che del lavoratore stesso, del rapporto di lavoro. L'apprezzamento circa la sussistenza delle capacità professionali richieste è lasciato ad una ampia discrezionalità della parte datoriale, seppur questa non sia totale.
Il licenziamento sarà, dunque, illegittimo qualora il lavoratore dia prova del positivo superamento del periodo di prova e dimostri che il recesso è fondato su un motivo illecito. Quest'ultimo non può riscontrarsi sic et simpliciter in una ragione esterna alla suddetta valutazione, in quanto si escluderebbe l'applicazione dell'art. 3, L. n. 604/1966. Si dovrà esaminare la giustificatezza del motivo estraneo alla prova, non potendola negare nel caso sia legato al costo del lavoratore, dato che il periodo in questione permette anche una stima circa la convenienza economica del rapporto. In merito: Cass. n. 1180/2017. |