Anzianità e criteri licenziamento collettivo

27 Marzo 2017

Se per ragioni di esubero del personale, il datore applica come criterio di scelta solo quello dell'anzianità, può essere impugnato il licenziamento perché discriminatorio?

Se per ragioni di esubero del personale, il datore applica come criterio di scelta solo quello dell'anzianità, può essere impugnato il licenziamento perché discriminatorio?

Nella procedura di mobilità, ex art. 5 L. n. 223/1991, i criteri per individuare i lavoratori da licenziare dovranno essere quelli fissati direttamente dal legislatore, in assenza di una predeterminazione degli stessi nel contratto collettivo applicato. La scelta di questi, insieme alle organizzazioni sindacali, deve fondarsi sostanzialmente su due principi: non discriminazione e ragionevolezza. Per il rispetto di quest'ultimo è richiesto che i criteri applicati risultino coerenti con i motivi giustificanti la riduzione del personale. Essi dovranno dunque possedere i connotati della obbiettività, generalità nonché non contraddittorietà rispetto alle ragioni fondanti la procedura stessa. L'anzianità, quale criterio unico, non consente alcuna discrezionalità per il datore, né dunque può qualificarsi discriminatorio. In merito: C. Costituzionale sent. n. 9866/2007 e C. di Cassanzione sent. n. 22914/2015.

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