Tassazione IVA dei compensi riscossi dopo la cessazione dell’attività professionale

La Redazione
27 Aprile 2016

Il Parere n. 3/2016 della Fondazione Studi CdL analizza la sentenza n. 8059, emanata dalla Cassazione a Sezioni Unite lo scorso 21 aprile, sulla tassabilità o meno ai fini IVA dei compensi riscossi dopo la cessazione dell'attività professionale e relativi a prestazioni di servizi rese prima di tale cessazione.

Il Parere n. 3/2016 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza la sentenza n. 8059, emanata dalla Cassazione a Sezioni Unite lo scorso 21 aprile, sulla rilevante questione giuridica della tassabilità o meno ai fini dell'IVA dei compensi riscossi dopo la cessazione dell'attività professionale e relativi a prestazioni di servizi rese prima di tale cessazione.

Muovendo dalla differenza tra “fatto generatore” dell'imposta ed “esigibilità” della stessa, la Suprema Corte statuisce la tassabilità IVA del compenso di cui trattasi, enunciando il seguente principio di diritto: “il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”.

Il presupposto impositivo, difatti, è ancorato all'esecuzione della prestazione e non al pagamento del corrispettivo, considerato altresì che la soluzione prospettata trova fondamento nella necessità di garantire il principio di neutralità fiscale dell'IVA e che l'interpretazione opposta, derivante dal mero dato letterale dell'art. 6, co. 3, D.P.R. n. 633/1972, si porrebbe in netto contrasto con il diritto dell'Unione Europea.

Infine, gli esperti precisano che il principio disposto non è applicabile nei confronti dei contribuenti che avessero già instaurato il relativo giudizio tributario sulla base della non tassabilità IVA dei compensi de quo in quanto il ricorso per Cassazione promosso dall'Amministrazione finanziaria è stato giudicato inammissibile.

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