Assunzioni e certificato penale

27 Maggio 2014

Una cooperativa che opera nel campo del disagio infantile e adolescenziale si avvale, oltre ai propri operatori, anche di volontari. Se desidera sapere se anche per questi ultimi soggetti sia necessario richiedere il certificato del casellario giudiziale, come prevede il D.Lgs. n. 39/2014 per coloro che lavorano a diretto contatto con minori.

Una cooperativa che opera nel campo del disagio infantile e adolescenziale si avvale, oltre ai propri operatori, anche di volontari. Se desidera sapere se anche per questi ultimi soggetti sia necessario richiedere il certificato del casellario giudiziale, come prevede il D.Lgs. n. 39/2014 per coloro che lavorano a diretto contatto con minori.

Il D.Lgs. n. 39/2014 recependo la Direttiva europea 2011/93/EU, ha stabilito che, chi intende assumere una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve preventivamente richiedere il certificato penale del casellario giudiziario per verificare l'esistenza di condanne relative agli abusi e allo sfruttamento dei minori. Una circolare del Ministero del lavoro (circ. 11 aprile 2014, n. 9) ha approfondito ulteriori aspetti della nuova disposizione che si posso nocosì sintetizzare:

1. l'obbligo riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro (non si applica ai rapporti di lavoro in essere);

2. l'obbligo si applica anche alle collaborazioni di natura autonoma;

3. l'obbligo non riguarda i rapporti di volontariato;

4. non vi è obbligo di richiedere il certificato nei rapporti di lavoro domestici (es. baby sitter);

5. le agenzie di somministrazione rientrano tra i datori di lavoro obbligati all'adempimento legislativo;

6. l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori;

7. l'obbligo sussiste soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori. Restano esclusi quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata;

8. in carenza della certificazione è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.

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