Timbrature irregolari: illegittimo il licenziamento se per il CCNL la sanzione è più lieve
27 Giugno 2016
Cass. sez. lav. 7 giugno 2016, n. 11630
Un lavoratore pubblico impugnava il licenziato disciplinare irrogatogli a seguito dell'accertamento di irregolarità nelle timbrature di presenza. La sentenza di primo grado, di rigetto dell'impugnazione, veniva riformata dalla Corte d'Appello che annullava il licenziamento e ordinava la reintegrazione del lavoratore. Ricorreva, quindi, in Cassazione il Comune datore di lavoro denunciando, tra i motivi di ricorso, che la condotta addebitata sarebbe riconducibile all'art. 3, L. n. 604/1966 e all'art. 2119 c.c., che la fonte convenzionale in materia di infrazioni e sanzioni, ex art. 55 D.Lgs. n. 165/2001 applicabile ratione temporis, non sarebbe esclusiva e che il divieto di condotte integranti gli estremi della giusta causa e del giustificato motivo risiederebbe nella legge.
La Cassazione giudica infondato il motivo. Infatti, in tema di licenziamento, la Corte ha più volte stabilito che le tipizzazioni degli illeciti disciplinari contenute nella contrattazione collettiva non possono essere disattese dal giudice: sono valutazioni delle parti sociali in ordine alla gravità di comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità (v. Cass. 2906/2005). Inoltre, viene ribadito che se il contratto collettivo prevede una sanzione più lieve in relazione ad una determinata infrazione, il datore di lavoro non può irrogare la sanzione più grave (v. Cass. 6165/2016, 2692/2015, 19053/2005, 16260/2004).
Conclude la Cassazione che, conformemente a tali principi, la Corte territoriale ha ritenuto sproporzionata la sanzione risolutiva rispetto ai fatti contestati, in quanto il CCNL di riferimento punisce con la sanzione conservativa la timbratura irregolare, così come altri comportamenti ben più deplorevoli, ed ha correttamente escluso l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 55 quater, D.Lgs. n. 165/2001. |