Rito Fornero e proposizione congiunta di domande

27 Luglio 2015

La disposizione di cui all'art. 1 commi 47 ss. l. n. 92/2012 non consente la proposizione congiunta di domande ex art. 18 l. n. 300/1970 e di altre domande fondate su fatti costitutivi non identici

La disposizione di cui all'art. 1 commi 47 ss. l. n. 92/2012 non consente la proposizione congiunta di domande ex art. 18 l. n. 300/1970 e di altre domande fondate su fatti costitutivi non identici: il legislatore del 2012, di fronte alle esigenze contrapposte di economia processuale (che avrebbero consigliato l'illogica moltiplicazione dei processi ed annullato il rischio di conflitto tra giudicati) e di definizione delle domande ex art. 18 l. n. 300/1970 nel più breve tempo possibile, ha ritenuto prevalente la seconda per ragioni di pubblico interesse, in considerazione degli effetti negativi che si sono riverberati sull'economia nazionale a causa del lungo lasso di tempo che nel regime previgente trascorreva tra la proposizione di una domanda ex art. 18 l. n. 300/1970 e la sua definizione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.