Vietato affiggere in bacheca i motivi dell’assenza
27 Agosto 2014
Il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento n. 341/2014, ha dichiarato illecita la condotta del datore di lavoro che, attraverso intranet e bacheche, divulgava all'interno dell'azienda una tabella relativa ai turni di lavoro sulla quale erano riportate le specifiche motivazioni dell'assenza dal servizio con riguardo a ciascun lavoratore.
Ottimizzare l'organizzazione ed evitare le contestazioni non sono ragioni sufficienti L'Autorità afferma che tale trattamento dei dati personali, anche di natura sensibile, risulta in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza stabilito dall'art. 11, co. 1, lett. d del Codice Privacy atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, la programmazione e il regolare avvicendamento dei turni di lavoro non presuppongono necessariamente la divulgazione al personale di servizio delle specifiche ragioni giustificative dell'assenza dei colleghi. Pare sufficiente, infatti, la mera informazione in ordine all'assenza di un lavoratore o alla necessità di provvedere ad una sostituzione, senza che dati personali, specie se di natura sensibile, vengano messi a conoscenza di terzi non legittimati e comunque non incaricati dello specifico trattamento della gestione del rapporto.
Si rimane comunque all'interno dell'azienda Non ricorre, invece, nel caso di specie, come sostenuto dal sindacato segnalante, un'ipotesi di diffusione ex art. 4, co. 1, lett. m del Codice Privacy poiché le tabelle riportanti i turni di lavoro e i motivi di assenza erano rese disponibili al personale in una sezione ad accesso riservato della rete aziendale e su bacheche ubicate in locali il cui accesso è consentito ad un novero determinato o determinabile di soggetti. |