Sorveglianza sanitaria: oneri delle visite mediche a carico del datore

La Redazione
27 Ottobre 2016

I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro. Così il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 14 del 25 ottobre 2016.

I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costo connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro. È quanto chiarisce il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 14 del 25 ottobre 2016.

Il Dicastero era stato, infatti, investito dall'USB di due ordini di questioni relativi alla sorveglianza sanitaria:

  • su quale soggetto ricadono gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori nel percorso tra luogo di lavoro e casa di cura indicata dal medico competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall'art. 41, co. 4, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa;
  • se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata al luogo di lavoro deve essere considerato orario lavorativo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.