Nullità del licenziamento se contiguo alla celebrazione del matrimonio
27 Ottobre 2016
In tema di licenziamento, sussiste una presunzione di nullità dei licenziamenti temporalmente contigui alla celebrazione del matrimonio ovvero intimati nel periodo intercorrente la richiesta di pubblicazioni - se segue la celebrazione - a un anno dopo la celebrazione stessa; licenziamenti come tali colpiti dal sospetto che l'effettiva ragione del recesso sia da rinvenire in tale modifica dello status della lavoratrice e nel rischio di maternità collegato alle nozze.
**** Ai sensi dell'art. 54, d.lgs. n. 151/2001 con riferimento allo stato di gravidanza e di puerperio, analogo divieto di licenziamento trova applicazione dall'inizio della gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Tale divieto opera, infatti, in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio, pertanto, ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, la nullità del licenziamento intimato comporta il ripristino del rapporto e il diritto al risarcimento del danno.
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