Nullità del licenziamento se contiguo alla celebrazione del matrimonio

La Redazione
27 Ottobre 2016

In tema di licenziamento, sussiste una presunzione di nullità dei licenziamenti temporalmente contigui alla celebrazione del matrimonio, ovvero intimati nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni in quanto segua la celebrazione a un anno dopo la celebrazione stessa (come tali colpiti dal sospetto che sia da rinvenire in tale modifica dello status della lavoratrice e nel rischio di maternità collegato alle nozze l'effettiva ragione ...

In tema di licenziamento, sussiste una presunzione di nullità dei licenziamenti temporalmente contigui alla celebrazione del matrimonio ovvero intimati nel periodo intercorrente la richiesta di pubblicazioni - se segue la celebrazione - a un anno dopo la celebrazione stessa; licenziamenti come tali colpiti dal sospetto che l'effettiva ragione del recesso sia da rinvenire in tale modifica dello status della lavoratrice e nel rischio di maternità collegato alle nozze.

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Ai sensi dell'art. 54, d.lgs. n. 151/2001 con riferimento allo stato di gravidanza e di puerperio, analogo divieto di licenziamento trova applicazione dall'inizio della gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Tale divieto opera, infatti, in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio, pertanto, ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, la nullità del licenziamento intimato comporta il ripristino del rapporto e il diritto al risarcimento del danno.

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