CIGS e procedura concorsuale intervenuta in costanza di trattamento

La Redazione
28 Gennaio 2016

Con Circolare n. 1/2016 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale, intervenuta in costanza di fruizione del trattamento richiesto.

Con Circolare n. 1/2016 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale, intervenuta in costanza di trattamento già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa nonché dall'art. 21, D.Lgs. n. 148/2015.

Ricordando che, dal 1° gennaio 2016, viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento CIGS conseguente all'ammissione alle procedure concorsuali individuate dall'art. 3, L. n. 223/1991 (abrogato con effetto da tale data), il Ministero precisa che per garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori nelle fattispecie in esame, il trattamento potrà essere autorizzato limitatamente al periodo già richiesto in favore dei dipendenti, a condizione che gli organi della procedura concorsuale si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.

Tali organi dovranno, quindi, inoltrare telematicamente, nella pratica di “CIGS online”, una richiesta di subentro nella titolarità del programma, con l'impegno a garantirne il completamento, allegando:

  • l'accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali;
  • il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.

A seguito dell'ammissione a procedura concorsuale, infatti, l'INPS interrompe l'erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione della procedura concorsuale. Presentata, poi, la “voltura” dagli organi della procedura, potrà essere autorizzata la corresponsione del trattamento per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma.

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