Il "fatto materiale" dopo il decreto n. 23/2015

28 Gennaio 2016

Cosa si deve intendere per “insussistenza del fatto materiale” ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 23/2015?

Cosa si deve intendere per “insussistenza del fatto materiale” ex art. 3 c 2 D.lgs. n. 23/2015?

La questione è oggi dai confini alquanto incerti. Da una interpretazione letterale, si giunge a sostenere che essa debba intendersi come materiale insussistenza del fatto contestato al lavoratore e causa del licenziamento disciplinare, o per giustificato motivo soggettivo.

Considerando le pronunce della Suprema Corte di Cassazione, ex plurimis n. 20540/2015 e n. 20545/2015, si può constatare il tentativo di individuare un ambito di applicazione più ampio della tutela reintegrativa, estendendola anche all'ipotesi in cui, pur sussistendo il fatto, questo risulti privo di illiceità, presenti solo alcuni elementi costituenti la fattispecie o a questo, secondo le disposizione del codice disciplinare applicato dal datore, venga applicata una sanzione conservativa.

Si tenga presente la difficoltà di coordinare tali pronunce con il testo legislativo, il quale, a primo acchito, risulta garantire una tutela reale al lavoratore solo in ristrette ipotesi, gravando su questo l'onere della prova di insussistenza.

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