Rapporti di collaborazione degli intermediari assicurativi

La Redazione
28 Gennaio 2016

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 5/2016, fornisce la corretta interpretazione dell'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015: tale disposizione può trovare applicazione anche con riferimento ai rapporti di collaborazione tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui Codice delle Assicurazioni private?

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 5/2016, fornisce la corretta interpretazione dell'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015, concernente la nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. L'istante, infatti, chiedeva se tale disposizione potesse trovare applicazione anche con riferimento ai rapporti di collaborazione tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui al D.Lgs. n. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni private.

Attesa la specialità che connota i rapporti tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione (procacciatori di affari, ausiliari dell'impresa, agenti, consulenti ecc.), la Direzione generale per l'Attività ispettiva del Ministero richiama gli artt. 106 e 109 del Codice delle Assicurazioni private, che disciplinano l'attività di intermediazione assicurativa, per concludere che i rapporti di collaborazione dei produttori ed intermediari assicurativi non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2 citato, nella misura in cui tali rapporti siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al Codice delle Assicurazioni private, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.