Accettazione TFR: rinucia all'impugnazione?Fonte: Cod. Civ. Articolo 2120
30 Marzo 2017
Se ho accettato il trattamento di fine rapporto, mi è preclusa la possibilità di impugnare il licenziamento?
Il diritto al TFR sorge direttamente dalla cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 2120 c.c., costituendo dunque una conseguenza della stessa. L'accettazione da parte del dipendente non può essere qualificata come tacita rincuncia ad agire perché venga dichiarato illegittimo il licenziamento. Non risulta sussistente una incompatibilità logica o giuridica tra l'impugnazione del recesso datoriale e l'aver accetato la spettanza retributiva, in ragione del fatto che la prima è volta alla soddisfazione di un diversa utilità, ossia la tutela risarcitoria o, se del caso, reale. Si tenga presente, inoltre, che l'eventuale reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato non potrà essere subordinata alla restituzione del TFR, trattandosi di due obbligazioni disomogenee aventi diverse funzioni, seppur la sentenza reintegratoria comporti l'obbligo di restituire quanto percepito a suddetto titolo. In merito: Cass. n. 3045/2017 e n. 9702/2013. |