Sisma Centro Italia, chiarimenti sulle indennità

La Redazione
28 Marzo 2017

Emanata dal Ministero del Lavoro la Circolare n. 8/2017, recante chiarimenti e indicazioni sull'applicazione della Convenzione che definisce risorse, condizioni e limiti concernenti l'autorizzazione e l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma 24 agosto 2016.

Emanata dal Ministero del Lavoro la Circolare n. 8/2017, recante chiarimenti e indicazioni sull'applicazione della Convenzione, stipulata lo scorso 23 gennaio con il Ministro dell'Economia e i Presidenti delle quattro Regioni interessate, che definisce risorse, condizioni e limiti concernenti l'autorizzazione e l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma 24 agosto 2016 ex art. 45, D.Lgs. n. 189/2016:

  • una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, per i lavoratori del settore privato – compreso quello agricolo – impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici;
  • una indennità una tantum pari a 5000 euro per i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività.

Il Dicastero chiarisce, in particolare, il rapporto con gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 (quali CIGO, CIGS e Fondi di Solidarietà), sottolineando che la misura in questione si pone come garanzia ulteriore a supporto di quelle fattispecie che altrimenti sarebbero prive di sostegno, per poi delineare l'ambito applicativo soggettivo.

Infine, precisa che i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

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