Inadempimento del datore di lavoro al versamento delle quote sindacali
28 Aprile 2015
I lavoratori possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono e tale atto, dovendo essere qualificato come cessione del credito, in conseguenza di detta qualificazione, non necessita, in via generale, del consenso del debitore. Qualora il datore di lavoro sostenga che la cessione (della parte di retribuzione che il lavoratore destina al sindacato come quota associativa) comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile, ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento, non potendo affermarsi che l'insostenibilità dell'onere possa risultare semplicemente dall'elevato numero di dipendenti dell'azienda e dovendosi viceversa operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità dell'organizzazione aziendale, tenuto conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti ha, di norma, una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione.
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