Nuova classificazione contrattuale: da verificare l’equivalenza delle mansioni
28 Aprile 2016
Cass., 22 febbraio 2016, n. 3422
Anche in presenza di un nuovo sistema di classificazione definito dal contratto collettivo, dal quale sia derivato l'accorpamento in un'unica qualifica di profili professionali precedentemente inseriti in ambiti contrattuali diversi, non tutte le mansioni riconducibili alla nuova area contrattuale risultano esigibili. Spetta al giudice, infatti, verificare l'equivalenza sostanziale delle nuove attività con quelle precedentemente svolte dal lavoratore.
Se il caso si fosse presentato sotto la vigenza del nuovo art. 2103 c.c., la Cassazione – conformemente ai precedenti consolidati - avrebbe probabilmente concluso nel senso dell'inesistenza di un illecito demansionamento, in quanto effettivamente vi era stata riorganizzazione aziendale e il lavoratore era stato adibito a mansioni appartenenti al livello di inquadramento immediatamente inferiore.
Nel caso di specie, il ricorso è stato invece rigettato dalla Cassazione sulla scorta del principio per il quale, sebbene la contrattazione collettiva sia “autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale” (nelle nuove classificazioni del CCNL era stato attuato un accorpamento delle precedenti categoria in aree, prevedendo all'interno di esse, piena fungibilità per cui i il personale addetto a mansioni tecniche poteva essere chiamato a svolgere mansioni di gestione), essa deve muoversi all'interno, e quindi nel rispetto, della prescrizione posta dall'art. 2103 c.c., comma 1, che fa divieto di un'indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale e quindi pur essendo riconducibili alla matrice comune che connota la qualifica secondo la declaratoria contrattuale.
Da ciò deriva che anche in tema di riclassificazione del personale la società (Poste Italiane) non può limitarsi ad affermare semplicemente la sussistenza di una equivalenza “convenzionale” tra le mansioni svolte in precedenza e quelle assegnate a seguito dell'entrata in vigore della nuova classificazione, dovendo per contro procedersi ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine della salvaguardia, in concreto, del livello professionale acquisito, e di una effettiva garanzia dell'accrescimento delle capacità professionali del dipendente. |