Dimissioni e legittimo trasferimento

02 Maggio 2017

Se ritengo illegittimo il mio trasferimento, decidendo di non recarmi presso la nuova sede, il datore può interpretare questo mio comportamento come dimissioni? Se mi comunica lo scioglimento del rapporto di lavoro, non si realizza piuttosto un licenziamento orale?

Se ritengo illegittimo il mio trasferimento, decidendo di non recarmi presso la nuova sede, il datore può interpretare questo mio comportamento come dimissioni? Se mi comunica lo scioglimento del rapporto di lavoro, non si realizza piuttosto un licenziamento orale?

La determinazione del luogo di lavoro è ricondotto allo ius variandi del datore, il quale trova un limite soltanto nelle disposizioni normative in materia. Il lavoratore da trasferire dovrà essere non utile nella sede iniziale, ma necessario presso il nuovo luogo di lavoro. Richiedendo, inoltre, l'effettiva esistenza delle ragioni fondanti la decisione di trasferire proprio quel dipendente, e non altri aventi analoghe mansioni. Qualora Lei rifiuti il mutamento non recandosi presso la nuova sede, il datore potrà procedere avviando il procedimento disciplinare per assenza ingiustificata (Cass. n. 5056/2016). La Corte di Cassazione ha sostenuto recentemente, recte sent. n. 6265/2016, che il rifiuto del dipendente rispetto ad un trasferimento legittimo possa essere interpretato come volontà di questo di non svolgere più la propria prestazione, ergo come dimissioni. Non si configurerebbe, dunque, un'ipotesi di licenziamento orale.

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